STATUTO Associazione UNICALCIO

STATUTO Associazione UNICALCIO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

UNICALCIO”

(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)

Titolo I                                                                                                     

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

1.  Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita un’Associazione avente la seguente denominazione: “UniCalcio”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2.  L’Associazione ha sede legale nel Comune di Ferrara con durata illimitata. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Ferrara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3.  Essa intende operare in ambito nazionale e/o internazionale.

4.  L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all’estero.       

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di Ente del Terzo Settore”

1.  A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore(RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “UniCalcio ETS” oppure “UniCalcioEnte del Terzo Settore.

2.  L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Scopi

1.  L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2.  L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,e, operando nei settoridi cui alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

dell’articolo 5 della legge 117/2017, successive modifiche ed integrazioni, intende incrementare la cultura del calcio, con particolare attenzione alla dimensione etica, promovendo e/o sostenendo:

a)  la formazione continua dei laureati in “Scienze Motorie Curriculum Calcio” dell’Università San Raffaele di Roma, mediante stage finalizzati alla elaborazione di prassi professionali teoricamente orientate;

b)  attivitàdi approfondimento e aggiornamento nello specifico settore; 

c)   la pubblicazione, attraverso canali di divulgazione telematici e informatici (c.d. “piattaforma online” dell’Associazione), delle TESI di Laurea degli Associati, ritenute significative per la professione;

d)  l’etica nello sport ed in particolare modo nel calcio (maschile e femminile a 11, a 5, beachsoccer, ecc.) attraverso iniziative (programmi, meeting, camp, articoli, libri, filmati, ecc.) programmate e sviluppate da presentare nelle scuole, società sportive, circoli, palestre, ecc.;

e)  il movimento calcistico femminile attraverso iniziative a sostegno delle società che intendono investire in questa specifica disciplina, fornendo strumenti formativi utili sia a livello tecnico/tattico, sia manageriale;

f)  il calcio e, in generale, lo sport “pulito” dando puntuali informazioni sui pericoli derivanti dall’assunzione di sostanze dopanti, alimentazioni scorrette, stili di vita inadeguati, esami medico-clinici approssimativi, ecc., attraverso lezioni, video-lezioni e/o video-conferenze, supporti editoriali e/o multimediali e con la diretta info-formazione attraverso incontri programmati con dirigenti e/o tecnici, insegnanti, studenti, calciatori, ecc.; 

g)   il calcio e, in generale, lo sport “corretto”: 1) informando e sensibilizzando tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti nel mondo dello sport, mediante materiale divulgativo cartaceo e/o elettronico, nonchémediante iniziative specifiche dedicate a tali tematiche (es.: meeting, riunioni, camp, ecc.), 2) sostenendo l’educazione al tifo e al rispetto dell’avversario, attraverso incontri con gruppi di genitori, insegnanti, allenatori, dirigenti, ecc., per affrontare le problematiche connesse ed offrire soluzioni adeguate al fine di arginare mali e anomalie che si palesano o si potrebbero manifestare in determinati contesti;

h)  la pratica del calcio, e dello sport in generale, per i diversamente abili, attraverso iniziative concrete che dimostrino la possibilitàdi accesso a varie discipline,  anche grazie all’ausilio di esperti del settore, e la possibilitàdi aggregazione tra non abili e abili

Art.4 – Attività

1.    Per raggiungere gli scopi suddetti, l’Associazionepotrà svolgere le seguenti attività:

a. creare un “Servizio Informazioni” per la scelta di Master e/o Magistrali post Laurea “Scienze Motorie Curriculum Calcio” e stage;

b. organizzare stage presso strutture e organizzazioni, utili all’acquisizione di competenze sul campo per i partecipanti;

c.  creare uno o più staff che possano essere richiesti da associazioni dilettantistiche o società professionistiche che desiderano una valutazione obiettiva della loro organizzazione, delle modalità operative adottate, dell’orientamento didattico utilizzato e/o che intendano avvalersi di tale consulenza per valorizzarsi attraverso un’ulteriore formazione dei propri dipendenti (allenatori, dirigenti, ecc.) e/o riorganizzazione dell’organigramma. Tale proposta può essere conseguente ad un’affiliazione con l’Associazione stessa per un percorso di aggiornamento continuo

d. organizzare Clinic periodici presso società professionistiche o comunque altamente attrezzate, Federazioni sportive, associazioni di settore, ecc., dove promuovere le iniziative culturali dell’Associazione e/o dei professionisti ad essa associati che intendono fornire un contributo formativo specifico per le varie materie di interesse sportivo (dalla “medicina dello sport” al “diritto sportivo”, dall’approfondimento dei temi manageriali a quelli tecnico-organizzativi, ecc.);

e. creare un database con documenti, video lezioni, approfondimenti, ecc., tenuti da professionisti per fornire strumenti di ricerca avanzati e nuove proposte operative al servizio del laureato che intraprenda un percorso professionale o che intenda essere costantemente aggiornato; 

f.  fornire specifici corsi al laureato per prepararlo al mondo del lavoro;

g.  programmare e realizzare iniziative concrete (meeting, camp, articoli, libri, filmati, programmi didattici, ecc.) per la promozione dell’etica nel calcio, e in generale nello sport, strutturate e sviluppate per essere idonee alla presentazione presso le scuole, le società  sportive, i circoli, le palestre, ecc.;

h. svolgere ogni altra attivitànon specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

i.  suggerire a Istituzioni, Enti, Organizzazioni, ecc., modifiche e/o integrazioni ai regolamenti per l’accesso a percorsi formativi che siano ritenuti utili per il proseguimento della formazione del laureato in Calcio, con particolare riferimento alla FIGC per l’incremento di ulteriori accessi nei Corsi Professionali indetti (Uefa A, Uefa PRO, Direttore Sportivo, Preparatore dei Portieri, Match Analyst, Osservatore, Preparatore Atletico, ecc.) oggi a numero chiuso,  da riservare ai laureati nella triennale in Calcio;

j.  creare un database di tutti gli iscritti con un curriculum specifico sportivo, consultabile dalle società di calcio dilettantistiche o professionistiche che intendano contattare e raggiungere, attraverso l’Associazione, il socio visionato nel profilo.

2. L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attivitàdiverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. 

3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attivitàdi interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 – Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunitàed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.6 – Associati

1)   Fanno parte dell’associazione i Laureati in “Scienze Motorie Curriculum Calcio” – Università Telematica SanRaffaele. Possono inoltre essere ammessi, a insindacabile giudizio del consiglio direttivo:

a)  chi possiede meriti calcistici, ritenuti tali dal Consiglio Direttivo

b)  chi ha riconoscimenti in qualità di docente, ritenuti tali dal Consiglio Direttivo.

2) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3) Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

4) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Art.7 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si obbliga ad osservare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitàperseguite e con le attivitàdi interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. 

4. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dai genitori e/o dal genitore che hanno la responsabilità genitoriale. I genitori e/o il genitore che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 

Art.8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a)  partecipare all’Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b)  essere informati di tutte le attivitàed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;

c)   esaminare i libri sociali. A tal fine l’associato deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a)  adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b)  osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;

c)   versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualitàdi associato si perde per:

a)  recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, salvo ottemperare a quanto previsto dal Regolamento Interno sottoscritto per accettazione contestualmente all’atto associativo

b)  mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

a)  comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b)  persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; 

c)   aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre reclamo all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza  inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Al reclamante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attivitàin modo non occasionale. 

3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’ attivitàdi volontariato, nonchéper la responsabilitàcivile verso terzi.

4. L’ attivitàdel volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’ attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

Art.11 – Dei volontari e delle persone retribuite 

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attivitàvolontaria.

2. L’associazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell’art. 16** del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione: 

a)  l’Assemblea dei soci;

b)  il Consiglio Direttivo;

c)   l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

d)  l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalitàdi convocazione e funzionamento 

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a)  su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; 

b)  su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/2 (la metà)degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum 

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L’assemblea inoltre:

a)  delinea gli indirizzi generali dell’ attivitàdell’associazione;

b)  approva l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c)   nomina e revoca il Consiglio Direttivo;

d)  elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

e)  elegge e revoca l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore; 

f)   decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

g)  approva l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

h)  delibera sulla responsabilitàdei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l’azione di responsabilitànei loro confronti;

i)   delibera su ogni altro argomento di sua competenza a norma di legge e di statuto.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. 

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum 

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a)  deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b)  deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto 

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 12 (dodici) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. 

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I genitori, in rappresentanza dell’associato minorenne, non hanno diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno ¾ (tre quarti) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. 

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacitàad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.19 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a)  redigere il bilancio di esercizio e quello preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b)  redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c)   redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d)  nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;

e)  decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

f)   redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

g)  decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

h)  deliberare la convocazione dell’Assemblea;

i)   decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j)   ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

k)  curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

l)   deliberare l’eventuale svolgimento di attivitàdiverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;  

n)  adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 

2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. 

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a)  firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b)  curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c)   adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d)  convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per: 

a)  dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b)  revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

c)   sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;

d)  perdita della qualitàdi associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, in analogia con l’art.2386, c.2, del Codice civile in tema di società, al venir meno della maggioranza dei Consiglieri non decade automaticamente l’intero Consiglio Direttivo, ma i Consiglieri rimasti in carica convocano l’Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’ attivitàdi ordinaria amministrazione.

Art.22 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. 

2. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.23 – Competenze dell’organo di controllo

1. È compito dell’organo di controllo:

a)  vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b)  vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c)   esercitare il controllo contabile;

d)  esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e)  attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f)   partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. 

2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 – L’organo di revisione

1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile. 

3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. 

6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.25 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 – Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a)  il libro degli associati;

b)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)   il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilitàsociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 – Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivitàda:

a)  quote associative;

b)  contributi pubblici e privati;

c)  donazioni e lasciti testamentari;

d)  rendite patrimoniali;

e)  attivitàdi raccolta fondi;

f)   rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g)  proventi da attivitàdi interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h)  ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 – Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.  

Titolo VII

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovràessere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 – Norme di rinvio

1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.